NUOVO DECRETO LEGGE SULLE DISPOSIZIONI PER IL GREEN PASS: ECCO LE NOVITA’

NUOVO DECRETO LEGGE SULLE DISPOSIZIONI PER IL GREEN PASS: ECCO LE NOVITA’

E’ stato approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto legge che da nuove disposizioni sull’utilizzo del green pass per scuola e università dall’inizio dei relativi anni scolastici e per la salute a partire dal 10 ottobre 2021.

Ecco le novità:
Scuola
E’ obbligatorio avere il green pass per l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).
Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Università
A chi si applica
E’ obbligatorio avere il green pass poter accedere alle strutture del sistema nazionale universitario
I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Salute
Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).
Entreranno in vigore dal 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni.

Le misure del presente decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

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