CONFERMATA L’ESENZIONE DEI TICKET SANITARI PER DISOCCUPATI, CASSINTEGRATI E LAVORATORI IN MOBILITA’

CONFERMATA L’ESENZIONE DEI TICKET SANITARI PER DISOCCUPATI, CASSINTEGRATI E LAVORATORI IN MOBILITA’

E’ stata confermata l’esenzione dei ticket sanitari a sostegno di disoccupati, cassintegrati e lavoratori in mobilità. Per chi già ne era in possesso sono prorogate automaticamente tramite il sistema informativo regionale, fermo restando che sussistano i requisiti previsti al momento del rilascio dell’esenzione stessa. Gli attestati di esenzione E90, E91 ed E92 già riconosciuti conservano, dunque, la validità fino al 31 dicembre 2022. La novità riguarda le nuove richieste, per le quali sarà necessario presentare l’Isee. L’introduzione dell’Isee tra i requisiti consente di garantire sempre più equità sociale nel riconoscimento delle esenzioni per ragioni economiche e lavorative”.

Per le nuove richieste i requisiti sono:

👉 disoccupati – e familiari a carico – che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di dichiarazione di immediata disponibilità, presentata al Centro per l’impiego di competenza, con Isee fino a 18.000 euro (cod. E90);

👉 lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo – e familiari a carico – appartenenti a un nucleo familiare fiscale con Isee fino a 18.000 euro (cod. E91);

👉 lavoratori in mobilità – e familiari a carico – iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con Isee fino a 18.000 euro (cod. E92).

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